Biblioteca Multimediale Marxista
Assimilazione da parte del codice rocco della strategia insurrezionale descritta da Lenin nelle sue opere e dalla III° Internazione nel suo programma del 1928.
Nella estensione del Codice Rocco si
trovano profonde le tracce della strategia insurrezionale che si può ritrovare
espressa temporalmente e valutata giuridicamente la stessa progressione tattica
degli eventi.
Nel Libro II° del Codice Penale e cioè:
«Dei delitti in
particolare», al Titolo
I°, «Dei delitti contro la
personalità dello Stato»,
troviamo nell’ordine che:
a)
Al Capo I°, oltre
ad una serie di reati commissibili in tempo di guerra (che nella presente
esposizione non interessano) sono inseriti gli articoli: 270 (associazioni
sovversive), 272 (propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale),
273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale);
che, nel loro insieme, avrebbero dovuto garantire la repressione dell’attività
del Partito nelle fasi non immediatamente rivoluzionarie; le pene infatti
sono graduate in conseguenza e vanno da un minimo di 6 mesi ad un massimo
di 12 anni.
b)
Al Capo II° è
inserita progressivamente tutta la tattica della presa del potere: a partire
dall’art. 276 (attentato al re) che corrisponde all’inizio del periodo acuto
e comprende l’attività di organizzazioni di tipo terroristico (cioè regicida/tirannicida/giustizialista
come gli “Amici del Popolo” della Russia zarista), per poi passare allo scontro
di massa vero e proprio con l’art. 284 (insurrezione armata contro i poteri
dello Stato), l’art.285 (devastazione, saccheggio e strage) in quanto alla
prima fase della lotta armata; art. 286 (guerra civile), 287 (usurpazione
di potere politico o di comando militare) in quanto alla fase superiore dello
scontro. Inutile dire che i reati di questo Capo sono tutti puniti con la
morte o l’ergastolo.
c)
Al Capo V° sono
inserite le norme per reprimere le modalità di organizzazione che il Partito
si da per poter eseguire quanto previsto al Capo II°, infatti abbiamo: art.
302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti provenienti dai Capi I° e
II°), art. 303 (pubblica istigazione ed apologia), art. 304 e 305 (cospirazione
politica mediante accordo o associazione), art. 306 (banda armata), art. 307
(assistenza ai partecipi di cospirazione e di banda armata); il legislatore
Rocco, messo a posto anche il logistico e le Commissioni Militari, può dormire
sonni tranquilli!!! Siccome si prevede che la costruzione dell’apparato logistico-militare
possa avvenire anche in periodi non immediatamente rivoluzionari, anche qui
le pene sono progressivamente graduate e vanno dai sei mesi ai 15 anni.
Sviluppo del Codice Penale.
Questo schema modellizzato sulla
strategia insurrezionalista è stato poi modificato nel corso degli anni sulla
base delle reali emergenze dello scontro, evidenziando, tra l’altro, che la
borghesia, a differenza di molti compagni, impara e sviluppa i suoi sistemi
repressivi adeguandoli alla pratica reale.
E poiché lo scontro di classe in Italia è stato particolarmente duro negli
anni ’70-80, i riadeguamenti del Codice Penale si sono dimostrati
all’avanguardia per tutti i paesi del centro imperialista e tendono ad essere
presi ad esempio da tutti.
Art. 270bis (associazione con finalità
di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico), considerando che
l’attività dei comunisti non è più direttamente legata allo sviluppo della
crisi vengono alzati minimali e massimali per rendere la repressione ideologica
più profonda.
Art. 289bis (sequestro di persona a
scopo di terrorismo o di eversione) introduzione del concetto di dissociazione
e collaborazione attiva con lo Stato.
Art. 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione). Questo articolo, non a caso emanato in uno dei periodi più acuti dello scontro (1980) si è posto all’avanguardia nelle forme repressive statuali. E’ un articolo che, per la genericità della sua formulazione, si presta a far condannare chiunque a pene gravissime, anche in assenza di delazioni, indipendentemente da qualsivoglia prova della sua partecipazione diretta ad azioni di carattere politico-militare. Ci sono esempi di compagni condannati all’ergastolo per il supposto ritrovamento di una loro impronta digitale sull’esterno di una macchina che si ipotizza sia servita per un’azione; altrettanto compagni condannati all’ergastolo perché una perizia calligrafica sostiene che era loro la mano che ha scritto un falso bollo di circolazione ritrovato su una macchina che si suppone sia servita per un altro attacco. E’ evidente, per chiunque abbia un minimo di cognizione del diritto borghese, che queste formulazioni, come la formulazione che chiunque faccia parte di organi dirigenti è diretto responsabile di qualunque azione, sono lontane anni luce dalla sua formulazione di responsabilità personale e di causa-effetto delle proprie azioni. Anzi, con una certa ironia, la borghesia che ha sempre difeso i suoi membri dalle accuse rivolte loro dalla classe e dai suoi rappresentanti opponendo che il principio operaio della responsabilità politica oggettiva, è un principio barbaro; cede clamorosamente di fronte all’evidenza della lotta di classe è lo applica senza mediazioni sulle avanguardie della classe operaia.
E’ ovvio che questi principi base della “legislazione d’emergenza” si
sono dimostrati all’avanguardia assoluta per tutti i regimi borghesi che oggi
corrono a copiarli, e primi fra tutti gli USA prontissimi a recepire queste
indicazioni e ad abbandonare ogni qualsivoglia riferimento ai tanti decantati
“emendamenti” scritti nella sua costituzione figlia della rivoluzione del 1776.