Biblioteca Multimediale Marxista
DAL CODICE PENALE ITALIANO
(CODICE ROCCO)
270. (Associazioni sovversive) (1). Chiunque nel territorio dello Stato (4/2)
promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire
violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a
sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire
violentemente gli ordinamenti economico o sociali
costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (18
Cost.; 7, n. 1, 8, 302 ‑ 312, 363).
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato (4/2 )
promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la
soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a
tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso
nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato
lo scioglimento.
(1) In tema di associazioni vietate si vedano de
seguenti disposizioni:
a) art. I del D.L. vo 14 febbraio
1948, n. 43, recante divieto delle associazioni militari, inerente al divieto
di associazione militare a scopo politico;
b) arti. 1 ‑ 6 della L. 25
gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell'art. 18 della
Costituzione, inerenti al divieto di costituzione di associazioni segrete che
perseguano fini politici ed allo scioglimento della loggia P2;
c) art. 1 della L. 20 giugno 1952,
n. 645, recante norme di attuazione della XII norma transitoria e finale della
Costituzione, in tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Si veda inoltre l'art. 1 della L. 29
maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento
costituzionale, il quale prevede particolari casi di non punibilità per coloro
che recedano o disciolgano l'associazione per finalità di terrorismo o
d'eversione.
NOTEPROCEDURALI:
Arresto: primo e secondo comma,
obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); terzo comma, non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: primo
e secondo comma, consentito (384 c.p.p.); terzo comma, non consentito.
Misure cautelari personali: primo e
secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); terzo comma, non consentite.
Autorità giudiziaria competente: primo
e secondo comma, Corte di assise (5d c.p.p.); terzo comma, Tribunale
monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
270 bis. (Associazioni
con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) (1). Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni (270, 271) che si propongono il compito di atti di violenza con
fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a
quindici anni (2).
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro
a otto anni.
(1) Questo articolo è stato aggiunto
dall'art. 3 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.
(z) L'art. 1 della L. 29 maggio
1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale,
prevede particolari casi di non punibilità per coloro che recedono
dall'associazione o disciolgono l'associazione per finalità di terrorismo o di eversione.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: primo comma, obbligatorio in flagr (380 c.p.p.);
secondo comma, facoltativo in granza (381 c.p.p.). Fermo di indiziato
di delitto: consentito c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite
(280, 2 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: primo coni Corte di assise (5d c.p.p.); secondo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità:
d'ufficio (50 c.p.p.).
271. (Associazioni antinazionali). Chiunque fuori dei casi preveduti
dall'articolo precede (1), nel territorio dello Stato (4/2) promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni (270, 270 bis) che si propongono di svolgere o svolgano un'attività diretta a
distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con reclusione da uno
a tre anni.
Chiunque partecipa a tali
associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l'ultimo capoverso dell'artico precedente (1).
(1) La locuzione "dell'articolo
precedente contenuta nel disposto di questo articolo, deve in tendersi riferita
all'art. 270 di questo codice.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non
consentito. Misure cautelari personali: non
consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
272. (Propaganda ed apologia
sovversiva antinazionale). Chiunque nel territorio dello Stato (42) fa
propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale
sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque,
per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti
nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento
politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni (270, 270 bis, 271, 302 ‑
312, 363).
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento
nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1).
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle
disposizioni precedenti.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costizionale di
questo comma.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Frmo di indiziato di delitto: non
consentito.
Misure cautelaci personali: consentite
(280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
273. (Illecita costituzione di
associazioni venti carattere internazionale) (1). Chiunque senza autorizzazione del Governo
promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato (4)
associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire milione a
quattro milioni (2) (302 ss., 311 ss.). Se l'autorizzazione è stata ottenuta
per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da
uno a cinque anni e della multa bon inferiore a lire due milioni (3).É
(1)) La Corte costituzionale, con
sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
di questo articolo.
(2) La multa originaria da L. 5.000
a L. 20.000, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio
1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente
quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di
depenalizzazione.
(3) La multa originaria non inferiore
a L. 10.000, è stata aumentata di quaranta volte dal('art. 3 della L. 12 luglio
1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente
quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di
depenalizzazione.
274. (Illecita partecipazione ad
associazioni aventi carattere internazionale) (1). Chiunque partecipa nel territorio dello Stato
(4/2) ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere
internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del
Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni (2) (302 ss.,
311 ss.).
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello
Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o
istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero (4, 242/3,
363).
(I) La Corte costituzionale, con
sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
di questo articolo.
(2) La multa originaria da L. 1.000
a L. 10.000, è stata aumentata di quaranta volte dal1'art. 3 della L. 12 luglio
1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente
quintuplicata dall'art. 173 della L., 24 novembre 1981, n. 689, in tema di
depenalizzazione.
276. (Attentato contro il Presidente
della Repubblica) (1). Chiunque
attenta alla vita, alla in
columità o alla libertà personale del Presidente
della Repubblica (Z), è punito con l'ergastolo (3)
(290 bis, 301 ss., 311 ss., 363,
364; 77 c.p.m.p.).
(1)
Questo articolo è stato così modificato dall'art.
2 della L. 11 novembre 1947, n.
1317, recante modificazioni al codice
penale.
(2) L'art. 8
della L. 27 maggio 1929, n. 810, che ha ratificato il Trattato lateranense,
estende
la tutela penale alla persona del
Sommo Pontefice.
(3) L 'art.
S, secondo comma, della L. 29 maggio
1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede
una specifica ipotesi di non applicabilità della pena nell’ambito di reati
per finalità di terrorismo o di eversione.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza (380
c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito
(384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite
(280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Corte
di assise (5/d c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
284. (Insurrezione armata contro i
poteri dello Stato). Chiunque
promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con
l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con [la morte (1)] (2) AI
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da
tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con [la morte (1)] (2).
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute
in un luogo di deposito (302, 303, 311 ss.; 77 c.p.m.p.) (3).
(1) La pena di morte per i delitti
contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo
dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
L'art. 27, ultimo comma, della
Costituzione ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
11 D.L. vo 22 gennaio 1948, n. 21,
ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali
diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha
abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle
leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice
penale.
(2) L 'art. 5, secondo comma, della
L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento
costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena
nell ambito di reati per finalità di terrorismo o di eversione.
(3) Si veda la L. 18 aprile 1975, n.
110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, munizioni ed esplosivi.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza
(380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito
(384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite
(280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Corte
di assise (51 c.p.p.).
Procedibilità: d'uffcio (50 c.p.p.).
285. (Devastazione, saccheggio e
strage). Chiunque, allo scopo di
attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la
devastazione, il saccheggio (419) o la strage (422) nel territorio dello Stato
(4) o in una parte di esso è punito con [la morte (1)1(302, 303, 311 ss., 363,
364; 77 c.p.m.p.) (2) (3) (4).
(2) L 'art. 5, secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante
misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica
ipotesi di non applicabilità della pena nell’ambito di reati per finalità di
terrorismo o di eversione.
(3) Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, re norme integrative della
disciplina vigente controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.
(4) L 'art. 1 del D. L. 27 settembre 1999, n. convertito, senza modificazioni,
nella L. 2novembre 1999, n. 438, dispone che per i procedimenti penali in corso
alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento, ed aventi ad oggetto
reati di cui agli arti. 285 e 422 del codice penale il termine di durata massima
delle indagini preliminari sia di quattro anni, ove ricorra 1'ipotesi cui alla
lett. b) del secondo comma dell'art.:
C.P.P.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza (380 cpp.
Fermo di indiziato di
delitto: consentito C.P.P.).
Misure cautelari
personali: consentite (280, c.p.p.).
Autorità giudiziaria
competente: Corte di (5d C.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
286. (Guerra civile). Chiunque commi fatto diretto a suscitare la guerra
civile nel territorio dello Stato (4), è punito con l'ergastolo (302 ss., 311,
312, 363, 364).
Se la guerra civile
avviene, il colpevole è punito con [la morte (1)](2) (3).
(2)
Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, recante torme
integrative della disciplina vigente per il Controllo delle armi, munizioni
ed esplosivi. k (3) L'art. 5, secondo comma, della L. 29 magio
1982, n. 304, recante misure perla difesa delordinamento costituzionale, prevede
una specifia ipotesi di non applicabilità della pena nell'ambito di reati
per finalità di terrorismo o di eversione.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari
personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria
competente: Corte di assise 5dc.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
287. (Usurpazione di potere politico
o di comando militare). Chiunque
usurpa un potere politico (347), ovvero persiste nell'esercitarlo
indebitamente, è punito con la reclusione da sei a uindici anni.
Alla stessa pena soggiace
chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in
tempo di guerra 310), il colpevole è punito con l'ergastolo (22); d è punito
con [la morte (1)], se il fatto ha commesso l'esito delle operazioni militari
(302 s., 311 ss., 363, 364).
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza
(380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito
(384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite
(280, 287 C.P.P.).
Autorità giudiziaria competente: Corte
di assise (5d c.p.p.).
Procedibilità: con l'autorizzazione
del Ministro di grazia e giustizia (313 c.p.).
302. (Istigazione a commettere
alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo). Chiunque istiga (115, 414) taluno a
commettere uno dei delitti, non colposi (43), preveduti dai capi primo e secondo di questo
titolo (241 ss., 276 ss.), per
i quali la legge stabilisce [la pena di morte (1) o]
l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero
se la istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da
uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è
sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si
riferisce la istigazione (303‑306, 311, 312, 212 c.p.m.p.).
(I) La pena di morte per i delitti contemplati nel
codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt.
10 agosto 1944, n. 224.
L'art. 27, ultimo comma, della
Costituzione ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
Il D.L. vo 22 gennaio 1948, n. 21,
ha soppre.~ la pena di morte peri delitti previsti da leggi pe speciali diverse
da quelle militari, e l'art. 1 Della 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la
pena di !m te prevista dal codice penale militare di guerra dalle leggi
militari di guerra, sostituendola coni pena massima prevista dal codice penale.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in flagranza
(381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto:
consentito (3
Misure cautelaci personali:
consentite (280, 2
Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
303. (I )
[(Pubblica istigazione e apologia). Chiunque pubblicamente (2664) istiga (115, 41) a
commettere uno o più fra i delitti indicati n l'articolo precedente è punito,
per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque
pub camente (2664) fa l'apologia di uno o più fra delitti indicati nell'articolo precedente (302, 31 212 c.p.m.p.)].
(I) Questo articolo è stato abrogato dall' 18 della L.
25 giugno 1999, n. 205.
304. (Cospirazione politica mediante
accordo do). Quando più persone si accordano al ime commettere uno dei delitti
indicati nell'artico 302, coloro che partecipano all'accordo so puniti, se il delitto non è commesso,
con la reclusione sione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata (64).
Tuttavia, la pena da applicare è
sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si
riferisce l'accordo (308, 311) (I) (2).
(I) La Corte costituzionale, con sentenza dicembre
1962, n. 123, ha stabilito che compete giudice di merito disapplicare gli artt.
330 (o abrogato dall'ars. 11 della L. 12 giugno 1990, 146, recante norme
sull'esercizio del diritto sciopero nei servizi pubblici essenziali) 304 e 3 di
questo codice in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli
elementi di fatto conduca far ritenere che lo sciopero costituisca valido
esercizio del diritto garantito dall'art. 40 della Costituzione ed a rendere in
conseguenza possibile l'applicazione dell' esimente di cui all'art. 51 di
questo codice.
(Z) Per specifici casi di non
punibilità ed attenuanti nell'ambito di reati commessi a scopo di terrorismo e
di eversione si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304,
recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in flagranza
(381 c.p.p.).
Fermo di indiziato
di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite
(280, 287 C.P.P.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
305. (Cospirazione politica mediante
associazione). Quando tre o più
persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati
nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la
associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici
anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della
reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei
delitti sopra indicati (64, 307, 308, 311) (I) (2).
(I) La Corte costituzionale con
sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, ha stabilito che compete al giudice di
merito disapplicare gli artt. 330 (ora abrogato dall'art. Il della L. 12 giugno
1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali) 304 e 305 di questo codice in tutti quei casi rispetto ai quali
l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero
costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 della
Costituzione ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente
di cui all'art. 51 di questo codice.
(z) Per specifici casi di non
punibilità ed attenuanti si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982,
n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: primo comma, obbligatorio in
flagranza (380 c.p.p.); secondo comma, facoltativo in fagranza (381 c.p.p.);
Fermo di indiziato di delitto: consentito
(384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite
(280, 287 C.P.P.).
Autorità giudiziaria competente: primo
comma, Corte d'assise (5d C.p.p.); secondo
comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
306. (Banda armata: formazione e
partecipazione). Quando, per
commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda
armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono,
per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (307, 309,
416).
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della
reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena
stabilita per i promotori (653) (I) (z).
(1) Per specifici casi di non punibilità
ed attenuanti, nell'ambito di reati commessi a scopo di terrorismo e di eversione
si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304 recanti misure
per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
(2) Si veda la L. 18 aprile 1975, n.
110, recante norme interpretative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, munizioni ed esplosivi.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza
(380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito
(384 C.P.P‑).
Misure cautelari personali: consentite
(280, 287 C.P.P.).
Autorità giudiziaria competente: primo
comma, Corte d'assise (5d C.p.p.); secondo
comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
307. (Assistenza ai partecipi di
cospirazione o di banda armata). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento
(378), dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano
all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti (305, 306),
è punito con la reclusione fino a due anni (308).
La pena è aumentata se il
rifugio o il sono prestati continuatamente (64).
Non è punibile (309) chi commette il fatt favore di un prossimo congiunto
(1).
Agli effetti della legge penale, si intenda per «prossimi congiunti» gli
ascendenti, i disc denti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini . lo
stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, la denominazione di prossimi
congiunti, no. comprendono gli affini, allorché sia morto il niuge e non vi sia
prole (540).
(1) Per specifici casi di non
punibilità ed a nuanti, nell'ambito di reati commessi a scope terrorismo e di
eversione, si vedano gli artt. 1, 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante
miis per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non
consentito. Misure cautelari personali: non
consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
t, nocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
280. (I) (Attentato
per finalità terroristiche o di eversione) (2). Chiunque, per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla
incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non
inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad
anni sei.
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione
gravissima (5832), si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni
diciotto; se ne deriva una lesione grave (5830, si applica la pena della
reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che
esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un
terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si
applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di
attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti concorrenti (69) con le circostanze aggravanti
previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste.
(I) Questo articolo, originariamente
abrogato dall'art. 3 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, è stato successivamente aggiunto dall'art. 2
della L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante
misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza
pubblica.
(Z) L'art. 5, secondo comma, della L.
29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento
costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena,
nell'ambito di reati per finalità di terrorismo e di eversione.
NOTEPROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza
(380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito
(384
289 bis. (I) (Sequestro
di persona a scopo di terrorismo o di eversione). Chiunque, per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (280) sequestra (605, 630)
una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (Z).
Se dal sequestro deriva comunque la morte (586), quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la
reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato (575) si applica la pena
dell'ergastolo (2).
Il concorrente (110) che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che
il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a
otto anni; se il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione
da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante (62, 62 bis, 65), alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più
circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed
a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I
(I) Questo articolo è stato aggiunto
dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni nella L. IS maggio 1978,
n. 191, re‑' tante norme penali e processuali per la prevenzione e la
repressione di gravi delitti. Si vedano inoltre gli arti. 9 ter e
10 del medesimo provvedimento, i quali rispettivamente prevedono che le disposizioni
del codice penale che richiamano l'art. 630 c.p. si applichino anche al delitto
di sequestro di persona a scopo di terrorismo e che nei procedimenti per il
delitto previsto dall'art. 289 bis c.p. si applichino
le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'art. 630
c.p.
(Z) Si veda anche la L. 26 novembre
1985, n. 718, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
contro la cattura degli ostaggi, firmata a New York il 18 dicembre 1979.
(3) La disciplina delle attenuanti ed
aggravanti va ragguagliata con gli artt. 1 e 4 del D.L. IS dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante
misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza
pubblica.
NOTEPROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza
(380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito
(384
Misure cautelari personali: consentite
(280, 287
Autorità giudiziaria competente: Corte
di assise
(5/d c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).