Biblioteca Multimediale Marxista
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento
TITOLO
I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE ART.
1 -- Libertà di opinione. -- I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano
la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei
principi della costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie
giurate. - Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate,
di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate
non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono
alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di
lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di
cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In
caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni
di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore
la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da
parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
-- i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi. -- È vietato l'uso di impianti audiovisivi
e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo
e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
5. - Accertamenti sanitari. -- Sono vietati accertamenti da parte del datore di
lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità
può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di
lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare
la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
-- Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché
nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale,
in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime
o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano
con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività
o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le
visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo
comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate
dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza
di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo su istanza del datore
di lavoro, provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato
del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari. -- Le norme disciplinari
relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse
può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono
essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile
a tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi
e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà
farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione
dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni
caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste
dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche
per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato,
la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto
di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore
di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio
del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro
adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. -- E fatto divieto al datore
di lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto
di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche,
religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai
fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.
ART. 9. -
Tutela della salute e dell'integrità fisica. -- I lavoratori, mediante
loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
-- I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire
di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere
la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui
al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative
e assistenziali. -- Le attività culturali, ricreative ed assistenziali
promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti
dei lavoratori.
ART. 12. - Istituti di patronato. -- Gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su
un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo
le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni
del lavoratore. -- L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore
a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva
ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO
II
DELLA LIBERTA' SINDACALE ART. 14. - Diritto
di associazione e di attività sindacale. -- Il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito
a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori.
-- È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione
di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo
nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione
o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o
atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti
economici collettivi discriminatori. -- È vietata la concessione di trattamenti
economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art.
15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata
attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali
alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di
lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti
nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo. -- È
fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire
o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. -- Ferma restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice,
con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art.
2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa
o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento
di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma
precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore
a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui
all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza
di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore
le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della
sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio,
il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui
al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento
dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato
cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del
giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti
o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente
può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha
pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto
e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere
revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento
dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche,
per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni
di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO
III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE ART. 19. - Costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali. -- Rappresentanze sindacali aziendali
possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva
nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non
affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito
di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
(*) ART. 20. - Assemblea. -- I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di
lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le riunioni -- che possono riguardare la generalità dei
lavoratori o gruppi di essi -- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del
giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza
delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono
partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato
che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità
per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali.
(*) ART. 21. - Referendum. -- Il datore
di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario
di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali
tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriore
modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
(*) ART. 22. - Trasferimento
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. -- Il trasferimento dell'unità
produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente
art. I 9, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere
disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto
e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello
in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
(*) ART. 23. - Permessi
retribuiti. -- I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art.
19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno
diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano
fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni
500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata
la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I
permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente;
nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori
ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare
il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 24. - Permessi non retribuiti. -- I dirigenti sindacali aziendali
di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione
a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura
non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare
il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 25. - Diritto di affissione. -- Le rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo
di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
(*) ART. 26. - Contributi sindacali. -- I lavoratori
hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per
le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio
del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali
dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi
sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite
dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento
effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.
Nelle aziende
nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi,
il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione
da lui indicata.
(*) ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
-- Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti
pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali,
per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della
unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità
produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per
le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
VARIE E GENERALI ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale. -- Qualora
il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché
del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è
posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate
le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione
di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione
degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata
fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma
del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti
al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di
lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
(*)
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. -- Quando le rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due
o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo
predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze
sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante
nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali
unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del
primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti
di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23,
secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.
(*) ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. -- I componenti
degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art.
19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa
dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali. -- I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento
nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita,
per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica
ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili,
a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione
della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria
di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie
di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque
l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla
erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al
quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme
previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività
espletata durante il periodo di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive. -- I lavoratori eletti alla carica di
consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente
necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero
di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto
anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO
V
NORME SUL COLLOCAMENTO ART. 33. - Collocamento.
-- La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali,
comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto
del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna
loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione
è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale,
ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire
e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento
al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29
aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa,
la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro,
deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere
esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni
chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì
essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento
al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo
che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento
e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente
articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta
nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice
copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente
trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione
neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme
parere della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti
di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni
di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per
il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori
di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento,
sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge.
Le
norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto
non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
-- A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge,
le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente
per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di
concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n.
264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI
FINALI E PENALI ART. 35. - Campo di applicazione. -- Per le imprese industriali
e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo
comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più
di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle
imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano
più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si
applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge
tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16
e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui
alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART.
36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori
di opere pubbliche. -- Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati
ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di
appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola
esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare
o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che
sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri
nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio,
e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione
del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione
di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali
l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle
sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. -- Le disposizioni
della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività
economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai
rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia
sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali.
-- Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire
100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi
più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo
comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice
ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo
comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 39. -
Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. -- L'importo delle ammende
è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. -
Abrogazione delle disposizioni contrastanti. -- Ogni disposizione in contrasto
con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve
le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli
ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali. -- Tutti gli atti e documenti
necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti
connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti
dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi
altra specie e da tasse.
( Legge 20
maggio 1970, n. 300 )