Biblioteca Multimediale Marxista
CARLO ALBERTO
Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova, di Monferrato, d' Aosta, ecc.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto
avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo
scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii
che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla
gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli
impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro
sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel
presente Statuto Fondamentale come un mezzo il piú sicuro di raddoppiare
quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un
Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo
determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà
le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà
sempre piú degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso
avvenire.
Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere
del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge
fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:
Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è
la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi.
Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo.
Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re
e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo
dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra:
fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle
Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi
le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze,
o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto
l'assenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti
necessarii per l' esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o
dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le
sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca
un'altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna
delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione
dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera
dei Deputati.
Art. 11. - Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.
Art. 12. - Durante la minorità del Re, il Principe suo piú prossimo
parente, nell'ordine della successione al trono, sarà Reggente del Regno,
se ha compiti gli anni vent'uno.
Art. 13. - Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa
è devoluta ad un parente piú lontano, il Reggente, che sarà
entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità
del Re.
Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla
Regina Madre.
Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai
Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. 16. - Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili
al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di
regnare. Però, se l' Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto
anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.
Art. 17. - La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia
compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.
Art. 18. - I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria,
o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero,
saranno esercitati dal Re.
Art. 19. - La dotazione della Corona è conservata durante il regno attuale
quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.
Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e
dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona,
di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.
Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di
ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.
Art. 20. - Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno
il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a
titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.
Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi,
sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che
limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re
è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21. - Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe
ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio;
all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni
predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite
il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 23. - Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di
essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo
o grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle
cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi,
ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti
dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può
aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno
essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.
Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può
essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità
conformemente alle leggi.
Art. 30. - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è
stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31. - Il debito pubblico è guarentito.
Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. - È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi,
uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della
cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici,
od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di
polizia.
DEL SENATO
Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a
vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti,
e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4° I Ministri di Stato;
5° I Ministri Segretarii di Stato;
6° Gli Ambasciatori;
7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della
Camera dei Conti;
9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore
Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti,
dopo cinque anni di funzioni;
13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello,
dopo cinque anni di funzioni;
14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare.
Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni
quel grado in attività;
15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17° Gli Intendenti generali, dopo sette anni di esercizio;
18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo
sette anni di esercizio;
20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta
in ragione de' loro beni, o della loro industria.
Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto
parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in
Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.
Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
Art. 36. - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto
del Re per giudicare dei criminali di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza
dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.
In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi
se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere
arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente
per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni
e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne
ordina il deposito ne' suoi archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39. - La Camera elettiva è composta di Deputati
scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. - Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è
suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti
civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla
legge.
Art. 41. - I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie
in cui furono eletti.
Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di
pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei
Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione
per tutta la sua durata.
Art. 44. - Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il
Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.
Art. 45. - Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante
delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia
criminale, senza il previo consenso della Camera.
Art. 46. - Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro
di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane
precedenti e susseguenti alla medesima.
Art. 47. - La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re,
e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48. - Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati
cominciano e finiscono nello stesso tempo.
Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è
illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49. - I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle
loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente
lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo
scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione
od indennità.
Art. 51. - I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni
da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
Art. 52. - Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare
in segreto.
Art. 53. - Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né
valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.
Art. 54. - Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità
de' voti.
Art. 55. - Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte
che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa
ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra, per
la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56. - Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri
legislativi, non potrà essere piú riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57. - Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni
alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione
della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in
caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii
per gli opportuni riguardi.
Art. 58. - Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle
Camere.
Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni
in nome collettivo.
Art. 59. - Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire
altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.
Art. 60. - Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della
validità dei titoli di ammessione dei proprii membri.
Art. 61. - Cosí il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per
mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare
le proprie attribuzioni.
Art. 62. - La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.
È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono
ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.
Art. 63. - Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio
segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del
complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
Art. 64. - Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.
DEI MINISTRI
Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66. - I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera
se non quando ne sono membri.
Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art. 67. - I Ministri sono risponsabili.
Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma
di un Ministro.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68. - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata
in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
Art. 69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento,
sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art. 70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati.
Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza
di una legge.
Art. 71. - Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.
Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
Art. 72. - Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia
criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
Art. 73. - L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta
esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione
dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.
Art. 75. - La Leva militare è regolata dalla legge.
Art. 76. - È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla
legge.
Art. 77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è
la sola nazionale.
Art. 78. - Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro
dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in
quello prefisso dalla propria istituzione.
Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art. 79. - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno
diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80. - Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una
potenza estera senza l'autorizzazione del Re.
Art. 81. - Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 82. - Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto
dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo
appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico
servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui
seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che
sono fin d'ora abolite.
Art. 83. - Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le
leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento
del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini
vigenti a quella relativi.
Art. 84. - I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della
piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.
Dato in Torino addí quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO
Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno
BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia,
Dirigente la Grande Cancelleria
AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
DI REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, e del Commercio
DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri
E. DI SAN MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
C. ALFIERI